L’Antitrust ha deciso di non procedere con la misura cautelare ai danni di Ryanair così come richiesto dall’ota spagnola eDreams nell’ambito dell’indagine principale sull’abuso di posizione dominante della low cost in Italia. A cui si uniscono, inoltre, le presunte restrizioni alla vendita di voli della compagnia da parte delle agenzie online e fisiche, che vede tra le “denunce” anche quelle delle associazioni di categoria del turismo organizzato.
Sull’ultima decisione dell’Antitrust, infatti, interviene proprio Fto Confcommercio al fine di portare chiarezza: «La decisione di non emettere un procedimento cautelare è tutt’altro che una vittoria per Ryanair. Il procedimento stesso è ancora regolarmente in corso e attendiamo di vedere quale sarà la decisione finale», ha commentato il presidente Franco Gattinoni.
«Negli ultimi mesi Ryanair ha sottoposto accordi di partnership ad alcune ota per consentire a queste ultime di vendere i biglietti alle condizioni imposte dal vettore stesso – prosegue Gattinoni – Il contenuto di queste intese è stato acquisito di recente dall’Antitrust e richiede un tempo di valutazione non compatibile con l’adozione di una misura cautelare. Resta però il blocco che la compagnia aerea ha posto in essere nei confronti degli acquisti delle agenzie di viaggi per conto dei clienti. Quindi si protraggono danni, disagi e quella che a nostro avviso è una violazione delle leggi della concorrenza».
All’avvio della stagione estiva, gli agenti di viaggi si trovano in grande difficoltà e non possono soddisfare le richieste dell’utenza, che spesso non ha alternative all’utilizzo dei voli Ryanair. «Tutto ciò è ancora più grave alla luce degli incentivi e delle agevolazioni che il vettore intasca dalle società aeroportuali e dagli enti locali – rincara il presidente Fto – La stessa sentenza della Corte d’Appello di Milano che Ryanair continua impropriamente a citare a supporto della propria posizione, tra l’altro, dà atto che la compagnia operi in monopolio o in condizione di dominio su moltissime rotte, come d’altronde verificato anche dall’Agcm nella sua analisi istruttoria. Tale sentenza riguarda peraltro un giudizio civile iniziato nel 2010 per condotte poste in essere dal vettore a partire dal 2005, nei rapporti però con una specifica ota».
In ogni caso, conclude Gattinoni, la sentenza «non è dirimente rispetto alle questioni sollevate da Fto nel procedimento avanti l’Antitrust, per cui non resta che attendere le determinazioni dell’Autorità garante».