Importante decisione della Corte di Giustizia Ue sulle vicende che riguardano rimborsi e compensazioni di biglietti aerei per voli non usufruiti. Lo sciopero del personale di una compagnia aerea, per solidarietà con i lavoratori della società madre, “non è una circostanza eccezionale”. Di conseguenza, i passeggeri che subiscono la cancellazione del volo hanno diritto a ottenere la compensazione in base al regolamento Ue n. 261/2004 che istituisce regole comuni per mancati imbarchi o ritardi prolungati.
I giudici europei lo hanno stabilito con la sentenza del 6 ottobre (C-613/20) che ha chiarito l’ambito di applicazione del regolamento, escludendo la possibilità per il vettore di utilizzare la nozione di “circostanze eccezionali” nei casi di sciopero e sottrarsi all’obbligo di indennizzare il cliente.
La sentenza, riportata da Il Sole 24 Ore, scaturisce da un episodio di un passeggero di un volo da Salisburgo a Berlino, operato da Eurowings, che non aveva potuto imbarcarsi perché il personale di cabina aveva aderito a uno sciopero indetto dai lavoratori della società madre (Lufthansa).
Il prolungamento del periodo di sciopero, che era continuato anche senza preavviso e dopo il raggiungimento di un accordo con la casa madre, aveva portato alla cancellazione del volo. Di qui la richiesta di una compensazione pecuniaria di 250 euro, dapprima respinta dal tribunale circoscrizionale di Salisburgo, secondo il quale lo sciopero doveva essere classificato come “circostanza eccezionale”. Successivamente i giudici di appello si sono rivolti a Lussemburgo per un chiarimento sulla nozione inserita nel regolamento Ue che prevede l’esonero della compagnia aerea dall’obbligo di compensazione solo nel caso in cui il vettore si trovi davvero in una circostanza eccezionale.
Intanto, in Italia, è confermato per lunedì 11 ottobre lo sciopero del trasporto aereo proclamato dai sindacati di base.