«Stretti e ciechi». Li definisce così l’avvocato Carmine Criscione, consulente legale di Welcome Travel, i corridoi turistici istituiti dal nostro governo tra una contraddizione e l’altra. Riceviamo e pubblichiamo il suo contributo sul tema, inviato in redazione a corollario del nostro focus sul “nodo responsabilità”, effetto diretto del nuovo e acclamato obbligo di prenotare solo in agenzia di viaggi e presso tour operator.
L’ordinanza del ministro della Salute del 28 settembre 2021 ha avuto un parto abbastanza lungo, in quanto le prime richieste delle associazioni di categoria risalgono a una nota del 2 agosto precedente. Dopo la nascita, il testo normativo che non chiariva neppure il tipo di prodotto turistico da mettere sul mercato (pacchetti, servizi turistici collegati o singolo servizio) è stato integrato dalle faq interpretative pubblicate soltanto pochi giorni fa.
Così, l’operatore turistico, che aveva bisogno del tempo necessario per la programmazione dei pacchetti natalizi e di fine anno per le mete dei corridoi, ha avuto un testo normativo definitivo a disposizione soltanto il 5 novembre, con le prime partenze un mese dopo.
Come se non bastasse, quasi per rendere paradossale l’intera vicenda, sono giunte anche le recenti raccomandazioni del ministero – il medesimo che ha emesso l’ordinanza dei corridoi Covid free – a trascorrere le vacanze natalizie in Italia.
Ma questo è ormai l’iter delle norme in era Covid-19: dpcm, circolari, faq, raccomandazioni e interviste, ovvero, un elenco di norme, nessuna delle quali è richiamata nelle fonti del diritto ai sensi dell’articolo 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, che nei codici precedono – e ce ne sarà un motivo – addirittura le norme della Costituzione.
Il 16 giugno 2021 il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, si è espresso sul valore delle faq – frequently asked questions, precisando che «è da escludere che le risposte alle faq possano essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica».
Sulla base del predetto presupposto, è molto sorprendente – se non errato sotto il profilo giuridico – che il cosiddetto Travel Pass Corridoi Turistici, neppure richiamato o in qualche modo deducibile dalla circolare del 28 settembre 2021, faccia apparizione per la prima volta in una faq (la n°2 del 5 novembre 2021) che non ha valore normativo.
A parte queste riflessioni che si prestano a essere tacciate di purismo o formalismo giuridico – ma che tali non sono – il sistema dei «viaggi turistici controllati» rappresenta l’ennesima dimostrazione che, nel settore turistico il governo non può muoversi senza il vitale confronto con gli operatori del settore, in quanto rischia di produrre norme inutili, che invece di facilitare l’azione di un operatore, già in difficoltà da circa due anni, finiscono addirittura per complicarla.
Infatti, la selezione dei servizi turistici dei singoli fornitori da combinare nel pacchetto definitivo, amplifica, per l’organizzatore, un profilo di responsabilità rispetto a quelli, molteplici, già previsti dall’articolo 42 del Codice del Turismo.
La «selezione» – termine espressamente richiamato nella circolare ministeriale – del servizio turistico da combinare nel pacchetto dei corridoi richiama la «culpa in eligendo», concetto non espressamente disciplinato dalla normativa codicistica, ma già fonte di elaborazione di parte della giurisprudenza (Pretura Torino, sentenza del 5 febbraio 1990; Tribunale di Napoli, sentenza del 23 luglio 1984; Corte di Cassazione, sentenza n°7 del 6 gennaio 1982, sentenza n°2202 del 28 maggio 1977, sentenza n°10651 del 24 aprile 2008). A tal proposito, è opportuno rammentare che l’articolo 1228 del Codice civile, in quanto imputa all’organizzatore inadempimenti dai suoi ausiliari e subiti dal viaggiatore, rappresenta un’eccezione al sistema della responsabilità contrattuale e tale deroga è funzione del principio secondo cui, nelle prestazioni di impresa turistica – come in generale per le prestazioni oggetto della grande distribuzione rivolta ai consumatori – la tendenza è quella di tutelare nella misura massima il consumatore (contraente debole), che, nel caso dei contratti turistici tutto compreso, si trova a dover accettare acriticamente la selezione dei fornitori scelti dal tour operator. La giurisprudenza prevalente, in questi casi, ha affermato che, per il contratto di viaggio, la responsabilità dell’organizzatore è una «responsabilità oggettiva», configurabile a seguito della sola «selezione» del fornitore. Il nesso causale per accertare una responsabilità non viene collegato a una colpa per un fatto o per un’omissione, ma a una semplice scelta.
Il predetto principio – sebbene molto a tutela del consumatore e forse già in contraddizione parziale con il recente principio della «autoresponsabilità del consumatore», stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n°14257 del 8 luglio 2020 resa dalla Corte di Cassazione, Sezione III – tuttavia nel caso dei pacchetti per i corridoi finirebbe potenzialmente per attribuire l’imputazione di una responsabilità oggettiva a un organizzatore che ha selezionato i fornitori dei servizi turistici venduti direttamente dalle strutture oltreoceano o da tour operator stranieri, ai quali non potrà essere certamente opposta in caso di contenzioso giudiziario una circolare ministeriale o delle semplici faq!
Inoltre, la circolare del 28 settembre 2021 non chiarisce chi siano i soggetti «deputati a effettuare i controlli» (articolo 2, comma 2) delle certificazioni verdi. È intuibile che un controllo venga effettuato prima dell’imbarco, ma poi non si ravvede il motivo per usare il plurale, atteso che altri soggetti potrebbero trovarsi in territorio straniero e, pertanto, non destinatari di norme italiane, soprattutto se riportate in circolari ministeriali o in faq.
La trattazione prettamente giuridica, è noto, se troppo approfondita, finisce prima o poi per annoiare un utente non giurista e, pertanto, nel rassegnare le conclusioni, non si può ancora una volta che auspicare che il legislatore per la normativa turistica scelga definitivamente la strada di un’indispensabile concertazione preventiva con gli stakeholder di settore come del resto, già con la genesi dell’attuale direttiva pacchetti 2015/2302, ha già fatto la Commissione Ue. In caso contrario, si avranno norme incomplete, spesso staccate dalla realtà, miopi che ricordano il classico generale, ovviamente poco amato, che segue la battaglia dall’altura di una collina, invece di stare in trincea a fianco dei propri soldati.