L’Agenzia delle Entrate ha sciolto il nodo sull’efattura sollevato da un operatore con sede legale all’estero, ma con rappresentante legale in Italia e acquisti da fornitori presenti sul territorio nazionale. Il Fisco ha chiarito che “per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i fornitori residenti in Italia hanno solo la facoltà, e non l’obbligo, di emettere, dal 1° gennaio 2019, le fatture elettroniche, potendo in alternativa emettere fatture cartacee e inserire poi i dati nell’esterometro“.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea anche che “un soggetto non residente non ha l’obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, anche se è identificato ai fini Iva in Italia mediante un rappresentante fiscale. Questo in ragione dell’inapplicabilità dell’obbligo della fatturazione elettronica ai cessionari/committenti non stabiliti nel territorio dello Stato”. Altro chiarimento attiene, invece, il cessionario/committente non stabilito ma identificato, che può esercitare la detrazione sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.
“Con la frase copia cartacea della fattura”, ha precisato poi il Fisco, si deve intendere “un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato Xml, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico”.
Infine, L’Agenzia delle Entrate ha specificato che “i soggetti obbligati all’invio dell’esterometro sono solamente i contribuenti residenti nel territorio dello Stato, pertanto il soggetto non residente è escluso dal relativo obbligo di trasmissione”.