Sentenza Ue: “I t.o. adeguino i prezzi in pandemia”

Sentenza Ue: “I t.o. adeguino i prezzi in pandemia”
26 Settembre 10:50 2022 Stampa questo articolo

Irrompe nello scenario del turismo organizzato l’ultima pronuncia della Corte di Giustizia Ue che obbliga i tour operator a concedere una riduzione del prezzo di un package in caso di pandemia.

Nello specifico secondo l’avvocato generale della Corte Ue, qualora gli operatori turistici non siano in grado di onorare i termini di un contratto di pacchetto turistico, ha stabilito che la pandemia non li esenta dall’obbligo di concedere una riduzione del prezzo e, in caso di risoluzione, di effettuare un rimborso in denaro, salvo che si dimostri l’esistenza di difficoltà eccezionali.

L’impatto straordinario della Covid-19 sul settore turistico può giustificare una deroga eccezionale e temporanea all’obbligo dell’organizzatore, in caso di cancellazione del pacchetto turistico, di rimborsare al consumatore tutti i pagamenti effettuati entro un periodo di 14 giorni; tuttavia, la riduzione del prezzo per difetto di conformità del pacchetto turistico deve essere adeguata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie.

La pronuncia in tale specifico ambito è una novità assoluta per la Corte di Giustizia Ue invitata a esaminare, nella causa C-396/21 relativa al Fti Touristik (Pacchetto turistico per le isole Canarie) concernente i contratti di pacchetto turistico disciplinati dalla direttiva 2015/2302 e i diritti dei viaggiatori.

I ricorrenti nel procedimento principale avevano prenotato una vacanza di 14 giorni dalla Germania alle isole Canarie, dal 13 al 27 marzo 2020. A causa della pandemia, il loro viaggio è terminato dopo sette giorni, sicché i ricorrenti hanno fatto ritorno in Germania e chiesto una riduzione proporzionale del prezzo del viaggio per sette giorni, nella misura del 70%. Il Tribunale del Land di Monaco di Baviera ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 attribuisca al viaggiatore il diritto a una riduzione del prezzo per difetto di conformità con il contratto di pacchetto turistico qualora esso sia dovuto a restrizioni adottate al fine di impedire la diffusione di una malattia infettiva a livello mondiale.

Nelle conclusioni del 15 settembre  scorso la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che, tenuto conto della struttura dell’articolo 14 della direttiva, l’organizzatore non è esentato dal suo obbligo di concedere un’adeguata riduzione del prezzo del pacchetto. A suo avviso, l’importo della riduzione di prezzo cui un viaggiatore ha diritto deve essere adeguato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, valutazione che è rimessa al giudice nazionale.

L’obiettivo della direttiva 2015/2302, applicabile nel contesto della pandemia di Covid-19, consiste nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. Il diritto a una riduzione del prezzo è sottoposto a una condizione, segnatamente il «difetto di conformità», e a un’eccezione, che ricorre quando il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore. Pertanto, un difetto di conformità imputabile a qualsiasi altra persona o dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie non esclude il diritto del viaggiatore di beneficiare di una riduzione del prezzo.

In secondo luogo, le restrizioni normative imposte nel marzo 2020 in risposta alla pandemia dovrebbero essere considerate come una situazione di forza maggiore. Le misure restrittive adottate hanno dato vita a una situazione che sfugge al controllo dell’organizzatore e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure. Circostanze inevitabili e straordinarie che però non esentano l’organizzatore dall’obbligo di concedere una riduzione del prezzo.

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Andrea Lovelock
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