Si torna a viaggiare e la distribuzione, al netto delle difficoltà dovute a guerra e strascichi Covid, ricomincia a macinare pratiche. E con la ripresa si ripresentano nelle agenzie di viaggi le classiche insidie. Alcune ben note nel pre pandemia, altre meno. Sul giornale francese specializzato L’Écho Touristique Guillaume Beurdeley, responsabile legale dell’associazione di categoria Les Entreprises du Voyage, ha individuato sette errori da evitare in adv.
1. DMC SENZA CONTRATTO
Una serie di problematiche possono sorgere se non viene stipulato alcun contratto tra piccole agenzie o t.o. e corrispondenti esteri. Il consiglio di Beurdeley è molto semplice: formalizzare subito l’accordo, determinare le scadenze di pagamento e le rispettive responsabilità in caso di difficoltà. «Per quanto possibile, prevedere la cancellazione gratuita in caso di circostanze eccezionali e inevitabili», ha aggiunto. Trattative non sempre facili, soprattutto quando si tratta di realtà di piccole dimensioni.
2. SE CHI FIRMA NON PAGA
Facciamo un esempio: una coppia prenota una vacanza per l’anno successivo. Il signor Taldeitali firma il contratto, sua moglie poi salda il conto. Ma prima del viaggio si separano. La signora chiede di essere rimborsata, mentre il suo ex desidera partire con la nuova compagna. «È una situazione complicata che si verifica spesso», osserva il consulente, che fa notare come il medesimo problema può verificarsi con i gruppi di amici. Morale della favola: è bene che il pagatore sia anche il firmatario del contratto.
3. RINCARI INASPETTATI
Tema caldo visto il costo del barile e la debolezza dell’euro nei confronti del dollaro. Il Codice del Turismo autorizza una variazione al rialzo del prezzo entro il limite dell’8% della quota base, ma a determinate condizioni. «L’errore classico – afferma Beurdeley – è inserire nel contratto un’unica clausola generale che prevede la revisione della quota. Tuttavia, questa sarà valida solo se i termini di tale revisione saranno chiaramente specificati. Ad esempio, la variazione di prezzo legata al cambio valuta deve essere anticipata e dettagliata nel contratto di viaggio, indicando il tasso di cambio applicato in fase di vendita».
4. OCCHIO AL COPYRIGHT DELLE FOTO
La pandemia ha accelerato l’evoluzione digitale del mercato e oramai quasi tutte le agenzie di viaggi hanno il proprio sito web. Attenzione, però, a impiegare le immagini reperite online. L’associazione Les Entreprises du Voyage avverte: «Aziende specializzate scansionano il web per scovare le foto di proprietà dei propri clienti indebitamente impiegate da altri. Capita, perciò, che le adv ricevano citazioni in giudizio con sanzioni significative. Al titolare dell’agenzia il compito di mettere in guardia stagisti e dipendenti».
5. PAGAMENTI CASH: ATTENZIONE AL TETTO
Duemila euro. Non un centesimo di più. È questa la cifra che le agenzie di viaggi possono accettare in contanti fino a tutto dicembre. Poi, dal primo gennaio 2023, la soglia consentita scenderà a mille euro. E bisognerà stare ancora più all’erta. Vietato accettare cifre cash oltre i tetti previsti dallo Stato, anche se sfora di pochi euro. Pena sanzioni in caso di verifica fiscale.
6. EVITARE LE FRODI DIGITALI
Un’altra raccomandazione riguarda le truffe sulle vendite a distanza. Un nuovo cliente che decide di acquistare da remoto un biglietto o prenotare un hotel, potrebbe farlo utilizzando una carta di credito rubata. «Il rischio – avverte il consulente legale – è a carico dell’agenzia di viaggi, a meno che non venga attivato il pagamento 3D Secure, che riduce appunto le frodi e scarica la responsabilità sulla banca. Sistema che non tutti hanno implementato».
7. NON DIMENTICARTI DI INFORMARE IATA
C’è una procedura obbligatoria che non tutti conoscono: quando un’agenzia Iata cambia sede o ragione sociale deve inviare una notifica alla suddetta associazione entro 30 giorni. Se non lo fa, le viene addebitata una sanzione da 1.500 franchi svizzeri (circa 1.430 euro).