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Smart working, cosa prevede il protocollo del ministero del Lavoro

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Dopo mesi di contrattazioni, governo, sindacati e associazioni di categoria hanno finalmente trovato l’accordo sulle regole per il funzionamento dello smart working nel settore del lavoro privato. L’accordo è valido anche aldilà di eventi emergenziali (come nel caso dell’attuale pandemia, ndr) e introduce alcune novità come il diritto alla disconnessione (una fascia oraria in cui non si è tenuti ad essere reperibili) o l’adesione volontaria.

L’accordo è già operativo ed è contenuto in un protocollo firmato da ministero del Lavoro e sindacati dove sono anche aggiornate le linee guida fissate a fine novembre per i lavoratori della pubblica amministrazione.

Nel dettaglio, gli articoli del protocollo prevedono, quindi, l’adesione allo smart working su base volontaria (e subordinata alla firma di un accordo individuale) che vuol dire anche che l’eventuale rifiuto dello smart working da parte del lavoratore non può comportare sanzioni o il licenziamento.

L’accordo dovrà prevedere, poi, la durata del periodo di smart working (a termine o a tempo indeterminato), la garanzia di una fascia oraria di disconnessione, l’eventuale alternanza tra i periodi di lavoro  in sede o fuori sede, l’eventuale esclusione di alcuni luoghi da quelli in cui è possibile lavorare a distanza, e gli strumenti con cui svolgere il lavoro (che dovranno essere forniti dall’azienda). Le spese di manutenzione e/o sostituzione degli strumenti sono a carico del datore di lavoro, che ne resta proprietario.

“Ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati”, sottolinea  il protocollo appena varato che prevede, inoltre, la possibilità del lavoratore di chiedere permessi per motivi personali o familiari e l’esenzione per tali lavoratori di turni straordinari (salvo diversi accordi contrattuali).

Nei casi di assenza per malattia, infortuni, permessi retribuiti o ferie, “il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa”.

Riguardo alla retribuzione, infine, il protocollo conferma che i lavoratori in smart working hanno diritto allo stesso trattamento economico applicato a chi lavora in sede.

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