Smart working semplificato: la lezione del Covid

by Andrea Lovelock | 24 Agosto 2022 9:58

Smart working semplificato. Dal 1° settembre, salvo nuove proroghe, tornerà operativo il regime pre Covid sul lavoro agile, ma con modalità di comunicazione sburocratizzata. Il datore di lavoro intenzionato a utilizzare questo sistema non potrà più farlo unilateralmente, ma dovrà necessariamente accordarsi con ciascun lavoratore, siglando appositi accordi ai sensi della legge 81/2017.

La vera novità riguarda il fatto che le aziende non dovranno comunicare l’adesione dipendente per dipendente, ma avranno la possibilità di inviare in modo semplificato in via telematica i nominativi (con la data di inizio e di cessazione delle prestazioni in smart working). Chi non aderirà all’accordo dovrà lavorare in presenza non essendo previste al momento meccanismi automatici per lavoratori fragili o per chi ha figli under 14.

Le norme, introdotte con il decreto semplificazioni pubblicato dopo Ferragosto in Gazzetta Ufficiale, sono state rese operative da un decreto ministeriale firmato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando.

«Tecnicamente – spiega il ministro stesso – viene riformulato l’articolo 23 della legge 22 maggio 2017. Il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà sostituito quindi dal primo settembre da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. È un primo passo con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile, anche alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia e si risponde ad una specifica richiesta fatta dalle parti sociali».

«L’esigenza di semplificazione degli obblighi di comunicazione nasce dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel periodo emergenziale – prosegue Orlando – in considerazione di un sempre maggiore utilizzo di questa modalità di svolgimento del lavoro. In questo modo si snelliscono le procedure per i datori di lavoro e non si aggravano gli uffici ministeriali di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari».

Lo smart working, va ricordato, non è un contratto di lavoro, ma una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dipendente, cioè del contratto subordinato. Queste in particolare le modalità: svolgimento dell’attività solo in parte in azienda o ufficio; libertà di orario di lavoro con il rispetto del solo vincolo dell’orario massimo; possibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici nell’attività lavorativa (computer, smartphone, rete internet, etc.); assenza della propria postazione fissa di lavoro durante i periodi d’impiego svolti fuori dall’azienda (è possibile lavorare, cioè, dovunque si desideri).

Per fronteggiare l’emergenza Covid, lo smart working è stato di fatto sdoganato ed è stata introdotta  una sorta di liberalizzazione, con due principali novità: fruibilità anche in assenza di accordi individuali (in tempi normali, l’attivazione dello smart working è vincolata, appunto, alla sottoscrizione di un’intesa tra datore di lavoro e lavoratore,); semplificazione della comunicazione attraverso il portale del ministero del Lavoro. Le due deroghe, in vigore per tutto il periodo di emergenza Covid, lo sono ancora fino al prossimo 31 agosto. Dal primo settembre non ci sarà più obbligo di comunicare l’accordo individuale. In altre parole, la norma rende strutturale la seconda semplificazione introdotta in pandemia.

Source URL: https://www.lagenziadiviaggimag.it/smart-working-semplificato-la-lezione-del-covid/