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Sostegni Ter, proroga al 2 ottobre per adv e t.o. Sciolto il nodo fondo di garanzia

montanucci enrica maavi_uff.st.

Scadrà il 2 ottobre (alle 12) e non più il 22 settembre il termine per poter fare richiesta di contributo circa i 39 milioni di euro stanziati nel 2022 con il Sostegni Ter per le adv e i t.o. e sbloccati lo scorso luglio. Una proroga, questa, comunicata con Avviso pubblico dal ministero del Turismo e che segue la comunicazione delle ultime ore, in un webinar dedicato alle imprese e organizzato dal Mitur stesso, con cui è stato sciolto il nodo relativo all’obbligo di protezione in caso d’insolvenza o fallimento, tra i requisiti determinanti nella richiesta del fondo e che inceppava il meccanismo di istanza laddove si riscontrava un buco di copertura relativo ai ritardi di rinnovo avuti in piena emergenza pandemica.

«Per poter presentare domanda – racconta Enrica Montanucci, presidente Maavi, a L’Agenzia di Viaggi Magazine – viene richiesta la sequenzialità del cosiddetto fondo di garanzia dal 2019 ad oggi. Il problema sorto, ragion per cui abbiamo inoltrato nei mesi scorsi una richiesta di deroga formale al governo, è che in piena emergenza Covid in termini di assicurazione (per accedere al fondo si deve essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di un’assicurazione Rc per tutte le annualità dal 2019 al 2023, ndr) si sono creati degli scoperti».

In sostanza, ai tempi per quanto diverse agenzie abbiano fatto regolare richiesta di rinnovo del fondo di garanzia, queste non hanno ricevuto risposta in tempi utili per avere dunque la polizza sequenziale richiesta, ovvero senza alcuna interruzione: «Nonostante alcuni si siano mossi per tempo al fine di evitare scoperture – prosegue Montanucci – la risposta da parte delle assicurazioni è arrivata in maniera ritardata, abbiamo avuto circa 1.000 segnalazioni. Per questo, il ministero su nostra richiesta ha dato deroga e avallato la possibilità di presentare domanda per il contributo nonostante la mancata copertura assicurativa di un breve periodo (circa 30 giorni, ndr), purché venga dimostrata l’effettiva richiesta formale di rinnovo e il ritardo nella risposta dell’azienda assicurativa. Così il fondo non è che viene garantito, ma la domanda risulta ammissibile».

Infine, «chi ha avviato una riorganizzazione aziendale potrà presentare domanda dimostrando però sempre la continuità dell’attività», conclude Montanucci. I codici Ateco interessati alla misura governativa sono: 79.1, 79.11 e 79.12.

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