by Caterina Claudi | 27 Settembre 2018 15:39
Il prossimo 1° ottobre sarà la data limite per l’invio delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2018 o nel secondo trimestre per i contribuenti che non hanno optato per l’invio semestrale ed hanno già inviato i dati del primo trimestre. Sarà probabilmente il penultimo invio, poiché l’ultimo al momento è fissato per il 28 febbraio 2019 relativamente al secondo semestre 2018.
Il decreto dignità ha introdotto, infatti, una proroga per la scadenza del 30 novembre, alla data sopra menzionata. Dopo questa scadenza lo spesometro sarà abolito e sostituito dalla fatturazione elettronica.
Riguardo allo spesometro 2018 e all’opzione di invio semestrale, però, l’Agenzia delle Entrate non ha mai pubblicato un vero e proprio iter. Quindi, in assenza di regole e istruzioni d’uso, si può procedere inviando soltanto la comunicazione relativa ai primi sei mesi entro il 1° ottobre, mentre per il secondo semestre, occorre attenersi alla scadenza del 28 febbraio 2019.
LO SPESOMETRO LIGHT. Altra novità introdotta dal decreto 148/2017 è l’introduzione dello spesometro light, che dà la possibilità ai contribuenti di inviare un numero inferiore di dati. In particolare: la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni; la data e numero della fattura, la base imponibile, la aliquota applicata e la tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura. Inoltre è previsto che le fatture di importo inferiore a 300 euro possano essere registrate cumulativamente e nello spesometro è possibile inserire il documento riepilogativo.
CHI E COSA OCCORRE PRESENTARE. All’obbligo di invio sono tenuti tutti i soggetti titolari di partita Iva ad esclusione dei contribuenti nel regime forfettario, dei contribuenti minimi, dei produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane; la pubblica amministrazione e le amministrazioni autonome e i contribuenti titolari di partita Iva che hanno aderito alla fatturazione elettronica.
È bene ricordare, infine, cosa si deve comunicare nello spesometro 2018: tutte le fatture emesse, tutte le fatture ricevute comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfettario o del regime di vantaggio e tutte le note di variazione delle fatture attive e passive. Non vanno comunicati invece i dati relativi a scontrini fiscali/ricevute fiscali o schede carburanti.
Tutte le operazioni da comunicare devono rispettare la classificazione dell’Agenzia delle Entrate dove sono stati indicati i codici natura delle operazioni da utilizzare.
È importante seguire le regole sulla classificazione, perché a ciascun codice istituito è associata una specifica tipologia di operazione effettuata. A chiusura un’utile avvertenza: se il file viene scartato è possibile reinviare il file corretto entro i 5 giorni successivi senza applicazione di sanzioni.
Un buon metodo è inviare più file in modo da evitare uno scarto unico in caso di errori. E ancora: se nel file viene omesso l’inserimento di alcune fatture, è possibile inserirle inviando una comunicazione rettificativa legandola al primo invio regolare. Si tratta di avvertenze preziose perché le sanzioni previste in caso di mancato o errato invio dei dati vanno da da 250 a 2.000 euro in caso di omissione di ogni comunicazione; e sono previste sanzioni di 2 euro per ogni fattura non comunicata con un limite massimo di 1.000 euro.
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