Spesometro trimestrale: più oneri per le agenzie di viaggi
L’anno nuovo ha portato notizie non certo buone per le imprese di viaggi che dovranno fronteggiare un ulteriore appesantimento degli oneri contabili. Tra le novità introdotte dal dl 193/2016 ci sono due nuovi adempimenti che coinvolgeranno le aziende e i loro professionisti : la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Gli invii a regime avranno cadenza trimestrale, il primo sostituirà lo spesometro annuale, per il quale l’ultimo invio sarà quello di aprile con riferimento alle fatture 2016. Con l’introduzione del nuovo obbligo, oltre alla soppressione dello spesometro annuale, vengono soppressi anche i seguenti adempimenti: la comunicazione telematica dei dati sui contratti da parte delle società di leasing e degli altri operatori che svolgono attività di locazione o noleggio e gli elenchi Intrastat (limitatamente alle operazioni passive di acquisto di beni e servizi per tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017); la comunicazione delle operazioni con paesi della black list relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016; e la comunicazione degli acquisti da San Marino senza addebito imposta, sempre dal 1° gennaio di quest’anno.
A onor del vero sul nuovo adempimento trimestrale, ci sono ancora molti dubbi da chiarire e si attende il provvedimento attuativo che dovrà emanare il direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale individuerà gli elementi che dovranno essere trasmessi sia in ordine alle «operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto», che a quelle per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura (scontrini/ricevute fiscali). Infatti, al momento, tutti gli esoneri previsti per lo spesomentro annuale non sono stati previsti per il nuovo adempimento.
La prima scadenza dovrebbe essere il 25 luglio, riferita ai primi sei mesi dell’anno. La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva invece nasce con l’obiettivo di verificare che le liquidazioni Iva trimestrali diano luogo a versamenti tempestivi dell’imposta.
Gli invii saranno trimestrali anche per le aziende con liquidazione Iva mensile. I termini di versamento dell’Iva dovuta in base alle citate liquidazioni restano invece invariati: il 16 del mese successivo per i contribuenti mensili e il 16 del secondo mese succssivo per i contribuenti trimestrali. L’invio della comunicazione, invece, sarà effettuato entro la fine del secondo mese successivo.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche a condizione che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Al momento l’unica certezza è data dall’aumento dei costi di gestione che questi nuovi adempimenti comporteranno e dai molti dubbi che ancora ci sono sull’applicazione soprattutto nel regime speciale 74ter.