Va ricordato che entro le ore 16 del 27 gennaio è possibile compilare l’istanza preliminare di accesso al credito d’imposta. Invece dalle 10 del 2 febbraio e fino alle 16 del 3 febbraio è obbligatorio inviare la domanda definitiva. È competente ad attestare l’effettività delle spese sostenute il presidente del collegio sindacale, il revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, il professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il professionista iscritto nell’albo dei periti commerciali, il professionista iscritto nell’albo dei consulenti dei lavoro e il responsabile del centro di assistenza fiscale.
Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero relative a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero di incremento dell’efficienza energetica, nonché delle spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.