Treni, cambiano le regole: agenzie “responsabili” dei ritardi

Treni, cambiano le regole: agenzie “responsabili” dei ritardi
07 Giugno 12:29 2023 Stampa questo articolo

Da oggi entra in vigore il regolamento Ue 2021/782 relativo ai diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che aggiorna e revisiona il testo n° 1371/2007 e si applica ai viaggi su rotaia internazionali o nazionali in tutta l’Unione europea. L’intento dell’innovativo quadro normativo è garantire maggiore assistenza ai passeggeri in caso di interruzione del viaggio, con particolare riferimento ai viaggiatori più vulnerabili, come persone con disabilità o a mobilità ridotta e regolamenta in modo chiaro anche gli eventi di forza maggiore che possono interrompere o annullare il servizio.

Cambiano anche alcune regole per le agenzie di viaggi che si occupano della vendita di viaggi in treno: innanzitutto, viene loro richiesto l’erogazione di informazioni più dettagliate sulle condizioni del contratto di viaggio, orari e tariffazione, con una particolare attenzione riguardo all’accessibilità del servizio ferroviario per clienti con disabilità, o soggetti con particolari esigenze come il trasporto di biciclette a bordo del treno.

Inoltre, con l’introduzione del regolamento relativo al biglietto cumulativo, si stabilisce che nel caso in cui il vettore vende l’intera tratta, anche se operata da altri gestori, la responsabilità in caso di ritardi o mancate coincidenze è del vettore, mentre se il biglietto è acquistato con una unica transazione e combina tratte di gestori differenti, assemblate dall’adv, in caso di ritardo o mancata coincidenza la responsabilità è dell’agenzia stessa. Un passaggio cruciale, questo, che differenzia il viaggio in treno da quello in aereo, perché in quest’ultima modalità di trasporto l’agente opera soltanto come intermediario per le vendite e non ha alcuna responsabilità.

Altri due  punti innovativi stabiliti dal nuovo regolamento Ue riguardano il diritto delle agenzie di viaggi e tour operator all’accesso a tutte le offerte del vettore, e il diritto di concorrenza sul prezzo rispetto al booking diretto, ovvero la possibilità data alle agenzie e t.o. di allestire offerte speciali sul costo dei biglietti ferroviari.

Tra le altre disposizioni aggiornate, spiccano:

IL DIRITTO AGLI ITINERARI ALTERNATIVI: ovvero, se al passeggero non vengono comunicate soluzioni, in caso di interruzioni del viaggio, il passeggero ha diritto di organizzare autonomamente un itinerario alternativo con altri fornitori di servizi di trasporto pubblico per ferrovia o autobus e l’impresa ferroviaria rimborsa al passeggero i costi “necessari, adeguati e ragionevoli” del biglietto aggiuntivo;

ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ E/O A MOBILITÀ RIDOTTA: Riduzione a 24 ore dei tempi di pre-notifica per le richieste di assistenza, unitamente a una serie di altre misure, tra cui la parità di trattamento. È altresì vietata la discriminazione basata sulla nazionalità del passeggero o sul luogo di stabilimento all’interno dell’Ue da parte del trasportatore o del venditore di biglietti e del tour operator;

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE: Le imprese ferroviarie non sono tenute a corrispondere un indennizzo per ritardi o cancellazioni in caso di circostanze straordinarie, quali una pandemia o condizioni meteorologiche estremi;

PIANI DI EMERGENZA PER GRAVI PERTURBAZIONI DI SERVIZIO: in collaborazione con i gestori delle infrastrutture e con i gestori delle stazioni, le imprese ferroviarie dovrebbero predisporre piani di emergenza (che includano sistemi di informazione e di allarme accessibili) per essere preparati alla possibilità di una grave perturbazione del servizio e di ritardi prolungati che potrebbero far rimanere a terra un numero significativo di passeggeri.

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Andrea Lovelock
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