Nelle controversie del trasporto aereo, dove vige il Regolamento Ue 1215/2012, viene ora ammesso il Foro italiano. Questo significa che nell’applicazione della normativa internazionale (Convenzione di Montréal) e comunitaria per la materia, è un ulteriore passaggio in quell’iter avviato per comprendere quali debbano essere i criteri per la scelta della giurisdizione nell’aviazione commerciale.
Criteri illustrati nella recente pronuncia dell’Ue che, sostanzialmente, salvaguarda il diritto del consumatore di utilizzare la “giurisdizione domestica“, anche nel caso in cui abbia acquistato un biglietto da un vettore le cui condizioni prevedono una clausola di deroga (ovvero esclusione) della giurisdizione domestica a favore di altri giudici. Una sentenza che fa prevalere l’interpretazione in base alla quale si stabilisce la nullità di questo tipo di clausole contrattuali, per azioni dei consumatori riguardo ai classici inadempimenti del vettore, tra cui quello della cancellazione e conseguente compensazione pecuniaria.
Per Federico Lucarelli, consulente legale di Fiavet che da anni segue tematiche legate ai contenziosi nel trasporto aereo, «questa lunga battaglia che i vettori fanno da molti anni per derogare ai Fori domestici dei consumatori questi contenziosi, e quindi precluderne il ricorso, tende ad allontanare e rendere più difficili il riconoscimento dei diritti dei consumatori proprio portandoli fuori dal Foro domestico, con difficoltà oggettive ed economiche di poter realizzare un’azione giudiziaria di recupero. Queste sentenze della Cassazione riportano, o per meglio dire reintegrano, e rendono di nuovo attuabili i diritti dei consumatori».