I fallimenti di airberlin e Monarch Airlines, nella seconda metà del 2017, hanno aperto il dibattito nel mondo del travel. Esiste una logica dei “due pesi e due misure” sul tema del fondo di garanzia tra il mondo delle compagnie aeree e quello di t.o. e agenzie di viaggi? A inizio di quest’anno l’Ectaa, associazione che rappresenta numerosi operatori e adv in Europa, ha lanciato la proposta di obbligare anche i vettori ad aderire a un fondo di garanzia a tutela dei passeggeri coinvolti in eventuali fallimenti. Un’idea che ricalcherebbe quella dei fondi resi obbligatori per il turismo organizzato. Secca la replica delle associazioni delle linee aeree Iata e Eraa (European Regional Airlines Association) che hanno definito ingiustificabile tale richiesta perché i numeri legati ai fallimenti aerei sarebbero irrisori.
«La posizione delle due associazioni sembra supportata da solidi argomenti. Il primo è la natura marginale del numero di passeggeri – rimarca l’avvocato Laura Pierallini, esperto di legal affair nel trasporto aereo – In secondo luogo, l’onere dell’istituzione di un fondo di garanzia ricadrebbe proprio sui passeggeri, dei quali solo un numero esiguo ne trarrebbe beneficio». Il rischio, secondo Pierallini, è che l’istituzione del fondo possa tradursi in un aumento delle tariffe a carico del cliente finale con la conseguente probabilità di ricadute negative sull’intera industria del trasporto aereo.
«L’istanza di Ectaa è comunque fondata – ricorda l’avvocato – specialmente a riguardo di un 2017 che ha assistito al fallimento di tre vettori europei di medie-grandi dimensioni». Ma l’associazione sembra non considerare, al momento, il quadro normativo. «Occorre fare chiarezza intorno al fondo: sarebbe di natura comunitaria, quindi europea, e gestito in via centralizzata o a carattere puramente domestico?», domanda.
Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet, non sembra nutrire molti dubbi: «Se lo scopo è la tutela del consumatore, questa deve estendersi anche all’acquisto dei voli. Se ci fosse una garanzia come quella degli agenti di viaggi, infatti, il passeggero sarebbe riprotetto o risarcito dal fondo del vettore, senza conseguenze per il tour operator». Uno stallo, quindi, che al momenon sembra portare a una soluzione. A meno che non si aggiri il problema con un’alternativa. «Un’opzione potrebbe essere quella di considerare una più rigida applicazione del regolamento Ue 1008/2008, che al fine di ottenere la licenza obbliga i vettori a dimostrare la propria stabilità finanziaria e l’adeguatezza di eventuali piani di rientro economico», annunica Pierallini, che ipotizza anche l’istituzione di una categoria privilegiata di creditori. «Sarebbe rappresentata dai possessori di biglietti emessi dalle compagnie che hanno cessato l’attività, al fine di garantire una più veloce e sicura gestione dei rimborsi», afferma.
Lucarelli, invece, rilancia il modello inglese dove il fondo Atol – nato per questo scopo nel 1973 – è alimentato da versamenti di 2,5 sterline per passeggero. «Sarebbe sufficiente imporre ai vettori di versare sul prezzo riscosso un contributo su ogni biglietto venduto, anche solo 50 centesimi, per creare e alimentare il fondo, che interverrà in prima battuta, insinuandosi nelle procedure di fallimento per il recupero di quanto pagato ai passeggeri», sottolinea il responsabile legale di Fiavet.
PIANI DI PROTEZIONE: RIMPATRI E RIMBORSI. Da un punto di vista legale, esistono diversi strumenti normativi atti a far fronte alle conseguenze del fallimento di una linea aerea. In primis, la maggioranza delle compagnie aeree europee ha dei piani di protezione volontaria (Protection and voluntary agreements) finalizzati all’eventuale e tempestivo rimpatrio dei passeggeri che si trovino all’estero, e con regolare prenotazione, al momento in cui si verifichi l’insolvenza.
Inoltre, il regolamento europeo 261/2004 prevede un sistema di compensazione economica automatico e standardizzato in caso il passeggero, con regolare prenotazione, subisca la cancellazione di un volo. A questi si devono aggiungere altri meccanismi a disposizione per perseguire – a pagamento – il rimborso delle somme sborsate (assicurazioni di viaggio opzionali, sistemi di rimborso in casi di pagamento con carta di credito, ecc.).
Va detto che alcuni consulenti legali specializzati nel trasporto aereo sostengono che l’istituzione del fondo di garanzia potrebbe avere un effetto controproducente qualora il suo meccanismo contributivo implicasse l’introduzione di un’ulteriore fee sul prezzo del biglietto. Inoltre, regionale o nazionale, comporterebbe poi ulteriori gravami di natura amministrativa, burocratica e finanziaria, meritevoli di attenta considerazione per le tempistiche di risarcimento.