Via libera al credito d’imposta sugli affitti per le agenzie
Ora è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole (agenzie di viaggi e hotel compresi).
Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 32/E, che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici AdE. È inoltre disponibile la circolare n° 14 firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio.
Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.
La detrazione riguarda marzo, aprile e maggio, a patto che questi mesi siano stati pagati regolarmente. Il credito d’imposta, spiega l’Agenzia delle Entrate, spetta solo se si è registrato un calo del fatturato del 50% e vale per le attività fino a 5 milioni di ricavi annui, a eccezione delle strutture alberghiere e agrituristiche per cui non è previsto alcun tetto. Infine, lo sconto fiscale è cedibile al proprietario dell’immobile per pagare o compensare lo stesso canone di locazione.