Voli inclusi nel pacchetto: chiarimento Ue sui risarcimenti

Voli inclusi nel pacchetto: chiarimento Ue sui risarcimenti
20 Marzo 12:19 2025 Stampa questo articolo

Significativa sentenza emessa a inizio marzo dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che di fatto ha ben definito le responsabilità di una compagnia aerea in caso di voli inclusi in un pacchetto tutto compreso. I giudici Ue hanno infatti chiarito che la carta d’imbarco è sufficiente a provare la prenotazione confermata su un volo, anche se il pagamento del pacchetto è stato effettuato da un soggetto terzo, come un tour operator.

In tal caso, il pagamento del prezzo di un viaggio tutto compreso, incluso il volo, da parte di un terzo, non esclude il diritto alla compensazione in caso di ritardo prolungato del volo. Pertanto, il fatto che un terzo abbia pagato il prezzo del viaggio tutto compreso all’operatore e quest’ultimo, a sua volta, abbia pagato il prezzo del volo al vettore aereo conformemente alle condizioni di mercato, non ostacola i passeggeri nel fruire del diritto alla compensazione.

Una contestualizzazione importante perché vuol dire che i passeggeri, anche nei viaggi organizzati, hanno pieno diritto alla compensazione prevista dal Regolamento comunitario 261/2004 in caso di ritardi prolungati o cancellazioni, e di fatto rivalersi sul vettore, a meno che la compagnia aerea non provi che il viaggio è stato effettuato a titolo gratuito o a una tariffa speciale non accessibile al pubblico. Proprio in questi giorni, il Regolamento 261 è tornato d’attualità con la proposta di revisione “a favore” delle compagnie aeree.

Una sentenza che, come si dice in gergo, fa giurisprudenza e ripropone il tema di attualità legato all’equa ripartizione di responsabilità e di conseguenza la titolarità di chi deve risarcire. A tal proposito vale la pena ricordare che ad oggi la regolamentazione europea in materia di pacchetti turistici e i diritti del viaggiatore è disciplinata dal Codice del turismo, che ha recepito la direttiva europea 2015/2302: l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione corretta di tutti i servizi inclusi nel pacchetto, compresi voli, hotel, trasferimenti e attività. In caso di volo cancellato, oppure di un albergo di categoria inferiore rispetto a quello concordato, o ancora un’escursione annullata è sempre all’organizzatore che ci si deve rivolgere per chiedere un rimborso o un risarcimento. Da tempo i rappresentanti legali della filiera del viaggio organizzato, dai t.o. alle adv, sollecitano che in tale meccanismo si innesti un provvedimento che stabilisca l’obbligo delle compagnie aeree di avere un proprio fondo di garanzia che intervenga direttamente e tempestivamente nelle compensazioni risarcitorie. Diventa quindi sempre più attuale e urgente un definitivo pronunciamento dell’Ue riguardo alla istituzione di un fondo di garanzia dei vettori.

A tal proposito Federico Lucarelli, consulente legale di Fiavet Confcommercio, osserva: «La sentenza ribadisce quello che è il diritto del viaggiatore-acquirente di un pacchetto di poter agire, fermo restando che la normativa pacchetti consente al viaggiatore, anche in questi casi, di rivolgersi all’organizzatore, ma speriamo che una simile pronuncia della Corte di Giustizia Ue induca il viaggiatore ad azionare più direttamente rivendicazioni dei suoi diritti nel trasporto aereo, piuttosto che passare per l’organizzatore perché in questo caso si innescherebbe, come si sa, una procedura più complessa in quanto l’organizzatore dovrebbe azionare il diritto di rivalsa nei confronti del fornitore-vettore. Indubbiamente questa sentenza lascia quindi aperta una sorta di corsia diretta, diciamo pure preferenziale, che il viaggiatore dovrebbe prediligere laddove il disservizio è solo circoscritto al volo».

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Andrea Lovelock
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