Volo in coincidenza e in ritardo: nuova norma sui rimborsi in adv
Obbligo di risarcimento a compensazione per il ritardo di un volo in coincidenza che verrà calcolato sull’intero viaggio aereo comprensivo di coincidenze, se l’itinerario aereo completo è stato venduto dall’agenzia di viaggi erogando una unica fattura.
È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza C-436/21 che di fatto revisiona in toto il concetto di voli in coincidenza venduti nelle agenzie di viaggi. Infatti nella sentenza si legge: “La nozione di «volo in coincidenza» comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione, cosicché un passeggero in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e vittima di un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione dell’ultimo volo può avvalersi del diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento.”
La pronuncia della Corte di Giustizia Ue ha riguardato il caso di un passeggero che aveva effettuato un viaggio aereo da Stoccarda a Kansas City fruendo di tre voli in coincidenza, uno operato dalla Swiss (a Zurigo), mentre le altre due tratte (Zurigo-Philadelphia e da Philadelphia a Kansas City) erano state operate da American Airlines, con un unico biglietto aereo acquistato dal passeggero presso un’agenzia di viaggi.
Anche se solo l’ultima tratta dell’itinerario coperto dal passeggero-cliente, aveva subito un ritardo di 4 ore, è stato accordato il risarcimento previsto per le tratte superiori a 3.500 km, vale a dire un rimborso di 600 euro, definendo di fatto quell’itinerario come un unico volo ed applicando così il massimo livello di protezione per i passeggeri aerei, come stabilito dal Regolamento Ue.