by Andrea Lovelock | 7 Aprile 2020 7:00
C’è chi la tira da un lato, chi dall’altro, la corda dei voucher aerei. Ovvero quei buoni che molte compagnie aeree stanno proponendo ai passeggeri per i voli cancellati causa coronavirus. Per la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, questi sono solo un’opzione soggetta all’ok definitivo del passeggero. Una precisazione arrivata in risposta al caso Olanda, dove le associazioni consumatori hanno contestato la politica dei vettori locali di offrire voucher al posto dei rimborsi. Una pratica peraltro appoggiata dal ministro delle Infrastrutture dei Paesi Bassi, Cora van Nieuwenhuizen, che intendeva così dare sostegno alle compagnie in difficoltà.
Ma la violenta reazione delle associazioni ha indotto l’Unione europea a esprimersi in modo ufficiale: se è vero che i vettori possono compensare i voli cancellati con un voucher che dà diritto di compiere il viaggio aereo in altra data, è stabilito che il passeggero debba essere d’accordo. Che può, quindi, anche rifiutare il voucher e chiedere il rimborso.
Mentre le lobby delle compagnie aeree – Iata in testa – stanno valutando la replica per evitare un’insostenibile “cascata” di richieste di rimborso, il turismo organizzato continua a sostenere in tema voucher una posizione netta.
Federico Lucarelli, docente di Diritto del Turismo e consulente legale Fiavet, precisa «innanzitutto che siamo di fronte a una pronuncia di una commissaria Ue e non a una legge». Detto ciò, precisa l’avvocato, «quella contenuta nel decreto del premier Conte è una norma emergenziale ovviamente derogatoria, con una filosofia ben precisa sui voucher, adottata non solo dall’Italia, ma anche in Francia, Spagna, Ungheria, Finlandia, Polonia, Malta e perfino dal Canada».
È bene, secondo Lucarelli, fare anche altre due considerazioni: «Il mercato dei pacchetti di viaggio è garantito da un fondo di garanzia, mentre il comparto del trasporto aereo non ha fondi e ovviamente il voucher non può essere uno strumento per approfittare di certe situazioni come avvenuto alcuni giorni fa, quando alcune compagnie hanno modificato in modo unilaterale e immediata la policy del refund soggetto a penale per biglietti aerei che non ricadevano nel periodo emergenziale e quindi che potevano essere annullati dai passeggeri».
«C’è poi da dire – conclude – che il regime del voucher non penalizza il viaggiatore, che conserva i il diritto di utilizzare il medesimo importo per ripartire. È uno strumento che bilancia gli interessi di entrambe le parti».
Dello stesso parere Silvana Durante, consulente legale di Astoi, che osserva: «A differenza di altri Stati dell’Ue, l’Italia ha disciplinato le conseguenze del recesso dal contratto di viaggio, motivando la scelta adottata. La decretazione d’urgenza di questo periodo è infatti volta a coniugare gli interessi costituzionali della salvaguardia della salute dei cittadini, con l’interesse di mantenere in piedi il sistema economico del Paese».
«È sì, vero – prosegue l’avvocato – che secondo il principio della gerarchia delle fonti, in presenza di una legge nazionale che contrasti con una norma comunitaria, trova applicazione il diritto dell’Unione, ma tale principio incontra il limite dell’intangibilità dei principi supremi e dei diritti fondamentali dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Non può infatti sfuggire la precisazione contenuta nell’articolo 28 del dl 9/2020 in cui si prevede che le disposizioni in esso contenute siano da considerarsi norme di applicazione necessaria, “il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica”».
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