L’emendamento varato dalle Commissioni ha apportato le attese modifiche alla normativa prevista dei nuovi voucher per il settore turistico. Il testo stabilisce che le strutture ricettive fino a 8 dipendenti possono utilizzare i voucher in un arco temporale non superiore ai 10 giorni dalla loro emissione. Per le aziende fino a 5 dipendenti l’arco temporale è delimitato a 3 giorni. La loro reintroduzione, inoltre, si applica solo a lavoro stagionale, che secondo le intenzioni del governo dovrebbe riportare in trasparenza 50mila posti di lavoro occasionale.
In buona sostanza, i voucher potranno essere utilizzati come forma di pagamento per lavoratori pensionati, studenti sotto i 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito. Nel decreto dignità viene fatto esplicito riferimento al diritto dei lavoratori di richiedere di essere pagati entro 15 giorni dalla prestazione.
Val la pena ricordare, poi, che per i contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, invece, non possono superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato nella stessa azienda. L’emendamento prevede multe di 20 euro al giorno per la somministrazione fraudolenta.
E ancora, via libera alla norma che stabilisce come, nel caso non vengano indicate le causali dopo 12 mesi, il contratto a tempo determinato si trasformi automaticamente in un contratto a tempo indeterminato. Aumenta, però, il numero dei contratti a tempo determinato sul totale degli indeterminati presenti in azienda: il limite passa dal 20 al 30%. Il ministro del lavoro dovrà, come previsto da un altro emendamento approvato, riferire annualmente al Parlamento sugli effetti occupazionali e finanziari derivati dall’applicazione delle disposizioni del decreto.
Tra le reazioni in opposizione a questa nuova impostazione dei voucher spiccano quelle delle organizzazioni datoriali come la Confcommercio che definisce tale approccio “un vero e proprio ritorno alla storia dei figli e figliastri. Appare incomprensibile non estendere tale strumento a tutte quelle aziende del settore turistico che applicano il contratto collettivo: se è vero che il voucher è una misura legale e tracciabile per regolamentare le prestazioni di lavoro occasionali, tutte le imprese che abbiano a che fare con picchi di lavoro discontinui pianificabili, dovrebbero poterne far uso. E quindi non solo piccoli alberghi, ma anche ristoranti, stabilimenti balneari, agenzie viaggi, locali da ballo e altri pubblici esercizi che operano in località turistiche”.