by Giulia Di Camillo | 20 Marzo 2020 9:46
«Il voucher è un nuovo contratto e, come tale, dovrebbe darti delle garanzie». Parte da qui la riflessione di Mino Falangone, legale di diverse agenzie di viaggi, che spiega come ci si trovi di fronte a uno strumento senza dubbio utile per gli operatori, in quanto permette di evitare denaro in un momento di crisi di liquidità come questo, «ma che, nel decreto legge del 2 marzo n°9[1], oltre a essere inquadrato come una facoltà, presenta lacune perché di fatto non normato».
Si va dalle incognite legate alle dinamiche di chi lavora con il turismo scolastico, fino alle ipotesi di un probabile futuro fallimento di un tour operator piuttosto che di una compagnia aerea. Qui, poi, entrerebbe in gioco – a esclusione dei singoli voli e con riferimento ai pacchetti di viaggio – il discorso relativo ai fondi di garanzia.
«Pur comprendendo le finalità del governo a tutela degli operatori e dei vettori aerei, lo strumento del voucher può rivelarsi in prospettiva un’arma a doppio taglio – chiarisce Falangone – I dpcm emessi ne incentivano l’uso ma non ne disciplinano le condizioni. Pertanto possiamo trovarci di fronte a compagnie che ne limitano la durata a sei mesi oppure a tour operator che lo emettono con applicazione di penali. Cosa succede nel momento in cui un t.o. dovesse fallire? Un termine di durata di sei mesi così come proposto da alcuni vettori è giusto? Queste sono solo alcune delle domande che ricevo ogni giorno».
Falangone ritiene opportuno «un tavolo tecnico per regolamentare il voucher nelle sue linee guida. In giro si stanno generando interpretazioni differenti e di conseguenza si fa spazio ai contenziosi. Sia chiaro, lo ribadisco, il voucher ha la sua importanza ma va regolamentato. Perché di fatto equivale a una cambiale in bianco».
NODO TURISMO SCOLASTICO. Con i viaggi d’istruzione, però, il voucher non si incastra bene nei meccanismi delle adv. «Nel leisure se non paghi non parti; con le scuole, invece, il saldo generalmente è previsto entro 30 giorni dal ritorno – prosegue Mino Falangone – Cosa è significato? Che la quasi totalità delle agenzie ha anticipato soldi per i vettori e i fornitori di terra (tra tutti gli hotel); con l’arrivo del coronavirus è stato emesso il decreto del 2 marzo che permette la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e l’agente si ritrova in una situazione in cui non ha incassato nulla. E deve ricavare quelle somme dai fornitori. In sostanza si sono comportati da intermediatori finanziari senza garanzia. Va sensibilizzato il Miur per dare voce a un mercato di nicchia oggi davvero al collasso, anche perché lavorando con gli appalti, risolvendo i contratti non ho più garanzia per l’anno dopo, e il voucher rischia di risultare inutile. Per non parlare delle gite del quinto anno. Per questa nicchia c’è un vuoto normativo».
Oggi (non solo per le gite) il caso di specie è che i vettori (tutti, o quasi) non vogliono rimborsare i voli che vanno dal 23 febbraio al 9 marzo. «In quell’arco temporale le compagnie sostengono che quei voli erano operativi. Ignorano che le gite per gli studenti italiani erano già sospese e quindi c’era già un impedimento – ribadisce l’avvocato – Nel caso di chi ha versato quantomeno gli acconti, o nel caso di quei pochi istituti che hanno già saldato, l’agenzia si ritrova nella situazione in cui viene richiesto il rimborso, ma i vettori fanno muro».
VOLI CANCELLATI. Tutto si sblocca dal 9 marzo, con le compagnie aeree che – alla luce del nuovo decreto che ferma l’Italia fino al 3 aprile[2] e la situazione attuale cambiata totalmente in gran parte del mondo – hanno iniziato a modificare il proprio atteggiamento. «I vettori hanno cominciato a disporre la riduzione volontaria dei voli e quindi hanno dato avvio ai rimborsi o comunque alle riprotezioni. Ma il problema relativo a prima del 9 marzo rimane, ed è lì che stiamo andando a cercare di tutelare le adv. Appellandoci anche a quanto sostenuto dall’Enac[3]».
Infine, Falangone fa riferimento al Regolamento Ce 261 del 2004: «Le compagnie non vogliono rimborsare i voli definiti operativi dal 23 febbraio al 9 marzo. Dall’11 in poi iniziano a cancellarli per ragioni operative. Qui si rimborsa, ma a mio parere si dovrebbe pagare anche la compensazione pecuniaria».
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